RegolamentoSez. IX

Art. 111

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle udienze dei tribunali i funzionari del ministero pubblico siedono a una tavola posta sulla linea e a destra della tavola del tribunale: nelle materie penali essi parlano stando in piedi, e quando pronunciano le loro conclusioni si coprono il capo. Il presidente quando pronuncia le sentenze in materia penale si tiene egualmente a capo coperto. Gli uditori che assistono alle udienze pubbliche siedono a lato del ministero pubblico, a capo scoperto. La tavola del cancelliere è collocata a uno dei lati della tavola del tribunale in prossimità del seggio del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-111

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