Regolamento›Sez. IX
Art. 110
In vigore dal 4 gen 1866
Nelle pubbliche udienze tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti, e di uscieri che vi sono addetti devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nel capo V, sezione i, § I e sezione II del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-110