RegolamentoSez. IX

Art. 110

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle pubbliche udienze tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti, e di uscieri che vi sono addetti devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nel capo V, sezione i, § I e sezione II del presente titolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-110

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Art. 110 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo