RegolamentoSez. IX

Art. 108

In vigore dal 4 gen 1866
Se i bisogni del servizio lo richiedano, i pretori, anche sull'eccitamento del ministero pubblico, e i presidenti fissano nel corso dell'anno udienze straordinarie con decreti che ne indichino il numero, e la natura degli affari che vi si dovranno trattare.
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Art. 108 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo