Regolamento›Sez. IX
Art. 107
In vigore dal 4 gen 1866
Se alcuno dei giorni della settimana stabiliti nel decreto menzionato nel precedente articolo sia festivo nel luogo ove ha sede il pretore, o il tribunale, l'udienza di quel giorno s'intende rimandata al primo tra i giorni non compresi in esso decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-107