Art. 108
RegolamentoSez. IX

Art. 108

187 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Se i bisogni del servizio lo richiedano, i pretori, anche sull'eccitamento del ministero pubblico, e i presidenti fissano nel corso dell'anno udienze straordinarie con decreti che ne indichino il numero, e la natura degli affari che vi si dovranno trattare.
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