RegolamentoSez. IX

Art. 114

In vigore dal 4 gen 1866
Spetta al primo presidente il determinare i giorni e le ore in cui la sezione d'accusa deve adunarsi in ogni settimana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-114

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Art. 114 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo