RegolamentoSez. IX

Art. 117

In vigore dal 4 gen 1866
Le cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali, e delle preture si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i festivi, nei quali basteranno tre ore.
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Art. 117 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo