RegolamentoCapo II

Art. 119

In vigore dal 4 gen 1866
La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario, dei notai, e dei conservatori delle ipoteche può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dai primi presidenti delle corti, e dai presidenti dei tribunali civili e correzionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-119

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 119 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo