RegolamentoCapo II

Art. 120

In vigore dal 4 gen 1866
La legalizzazione spetta al ministro della giustizia per la firma dei suddetti funzionari ed ufficiali in tutto il Regno; ai primi presidenti delle corti e ai presidenti dei tribunali per quelle dei funzionari ed ufficiali della rispettiva giurisdizione.
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Art. 120 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo