RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 125

In vigore dal 4 gen 1866
Per conseguire il pagamento dell'indennità di cui nel precedente articolo, il funzionario che vi ha diritto, dopochè sia giunto alla sua nuova destinazione deve presentarne la nota in doppio, da esso firmata, conforme al formulario stabilito dal ministro di giustizia, al suo superiore immediato dal quale è trasmessa al ministero della giustizia, previa vidimazione in conferma dell'esattezza delle indicazioni nella detta nota contenute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-125

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Art. 125 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo