Art. 125
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 125

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In vigore dal 4 gen 1866
Per conseguire il pagamento dell'indennità di cui nel precedente articolo, il funzionario che vi ha diritto, dopochè sia giunto alla sua nuova destinazione deve presentarne la nota in doppio, da esso firmata, conforme al formulario stabilito dal ministro di giustizia, al suo superiore immediato dal quale è trasmessa al ministero della giustizia, previa vidimazione in conferma dell'esattezza delle indicazioni nella detta nota contenute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-125