Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 126
In vigore dal 4 gen 1866
Nessuna indennità al suddetto titolo è dovuta, non solo quando la destinazione data al funzionario fu da esso domandata, ma anche quando il medesimo abbia chiesto di essere destinato nel circondario o nella provincia ove si trova il luogo assegnatogli, e quando abbia genericamente chiesto di essere tolto dall'attuale sua residenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-126