RegolamentoCapo II

Art. 121

In vigore dal 4 gen 1866
Gli atti da spedirsi all'estero prima di essere sottoposti alla legalizzazione del ministro degli affari esteri, devono essere legalizzati dal ministro della giustizia. Però nei luoghi in cui la detta legalizzazione sia dal ministro degli affari esteri delegata ad un'autorità amministrativa, la legalizzazione del primo presidente della corte d'appello tiene luogo di quella del ministro della giustizia. A questo fine i primi presidenti e in loro mancanza i funzionari che li rappresentano, trasmettono la loro firma alla suddetta autorità amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-121

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