RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 131

Abrogato
In vigore dal 1 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-131

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Art. 131 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo