RegolamentoSez. II

Art. 134

In vigore dal 4 gen 1866
Ogni altra norma relativa a tali pagamenti è stabilita dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.
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Art. 134 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo