Art. 119
RegolamentoCapo II

Art. 119

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In vigore dal 4 gen 1866
La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario, dei notai, e dei conservatori delle ipoteche può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dai primi presidenti delle corti, e dai presidenti dei tribunali civili e correzionali.
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