Art. 110
RegolamentoSez. IX

Art. 110

189 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Nelle pubbliche udienze tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti, e di uscieri che vi sono addetti devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nel capo V, sezione i, § I e sezione II del presente titolo.
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