Regolamento›Sez. IX
Art. 111
190 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Nelle udienze dei tribunali i funzionari del ministero pubblico siedono a una tavola posta sulla linea e a destra della tavola del tribunale: nelle materie penali essi parlano stando in piedi, e quando pronunciano le loro conclusioni si coprono il capo.
Il presidente quando pronuncia le sentenze in materia penale si tiene egualmente a capo coperto.
Gli uditori che assistono alle udienze pubbliche siedono a lato del ministero pubblico, a capo scoperto.
La tavola del cancelliere è collocata a uno dei lati della tavola del tribunale in prossimità del seggio del presidente.
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