RegolamentoSez. VIII

Art. 99

In vigore dal 4 gen 1866
Ai pretori, ai funzionari delle cancellerie e segreterie, e agli uscieri possono, nei modi e colle avvertenze di cui nel precedente articolo, essere accordati congedi dai primi presidenti e dai procuratori generali. Questi congedi saranno accordati di regola nel tempo delle ferie giudiziarie, e sempre nel solo caso che il servizio non abbia a rimanere interrotto durante l'assenza del concessionario, la quale non potrà eccedere i giorni trenta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-99

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Art. 99 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo