RegolamentoSez. VIII

Art. 94

In vigore dal 21 mar 1897
Le ferie annuali stabilite dall' della legge sull'ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto e finiscono il 4 novembre. COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1897, N. 66.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-94

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Art. 94 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo