Le ferie annuali stabilite dall' della legge sull'ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto e finiscono il 4 novembre.
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1897, N. 66.
Art. 94 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo