Regolamento › Sez. VIII
Art. 94 In vigore dal 21 mar 1897 Copia link Testo vigente Testo annotatoLe ferie annuali stabilite dall' art. 195 della legge sull'ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto e finiscono il 4 novembre.
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1897, N. 66.
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