RegolamentoSez. VI

Art. 89

In vigore dal 4 gen 1866
Per gli altri speciali doveri degli uscieri provvede il presente regolamento nei titoli II e III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 89 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo