Regolamento›Sez. VIII
Art. 95
In vigore dal 4 gen 1866
Il tempo delle ferie è ripartito dai primi presidenti e dai presidenti tra i membri delle corti e dei tribunali civili e correzionali, e dai procuratori generali, e procuratori del Re tra i loro sostituti nella misura prescritta dal capoverso dell'articolo sopraccitato e nel modo che sarà richiesto dalle esigenze del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-95