RegolamentoSez. VIII

Art. 97

In vigore dal 4 gen 1866
I primi presidenti e i procuratori generali esaminano se sia necessaria qualche variazione nelle tabelle, e ne trasmettono un esemplare da essi rispettivamente firmato al ministro della giustizia venti giorni, almeno, prima del cominciamento delle ferie accompagnandolo con le opportune proposte. Contemporaneamente alla detta trasmissione rassegnano pure le tabelle di ripartizione delle ferie tra i membri della corte e dell'uffizio della procura generale da essi rispettivamente formate, per la necessaria approvazione delle une e delle altre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo