Regolamento›Sez. VIII
Art. 94
173 / 407In vigore dal 21 mar 1897
Le ferie annuali stabilite dall' della legge sull'ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto e finiscono il 4 novembre.
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1897, N. 66.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-94