Art. 94
RegolamentoSez. VIII

Art. 94

173 / 407
In vigore dal 21 mar 1897
Le ferie annuali stabilite dall' della legge sull'ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto e finiscono il 4 novembre. COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1897, N. 66.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-94