Regolamento›Sez. VIII
Art. 99
178 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Ai pretori, ai funzionari delle cancellerie e segreterie, e agli uscieri possono, nei modi e colle avvertenze di cui nel precedente articolo, essere accordati congedi dai primi presidenti e dai procuratori generali.
Questi congedi saranno accordati di regola nel tempo delle ferie giudiziarie, e sempre nel solo caso che il servizio non abbia a rimanere interrotto durante l'assenza del concessionario, la quale non potrà eccedere i giorni trenta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-99