RegolamentoSez. III

Art. 59

In vigore dal 4 gen 1866
La malattia non è scusa valevole per l'impiegato che abbandoni la residenza senza permesso, o che non vi si restituisca alla scadenza dell'ottenuta permissione. Nel secondo caso l'impiegato dovrà tosto dar notizia del sopraggiuntogli impedimento, e trasmettere le occorrenti attestazioni al suo superiore immediato, il quale, assunte informazioni sulla verità dell'allegato impedimento, ne riferirà in via gerarchica al ministro della giustizia. I presidenti, i procuratori del Re e i pretori in fine degli estratti o dei certificati negativi prescritti dall' attesteranno sotto la loro responsabilità che tutti i funzionari non compresi nell'elenco dei congedi, e della cui assenza irregolare o interruzione di servizio non abbiano già informato, non si allontanarono dalla residenza e prestarono non interrotto servizio nel corso rispettivamente del mese o del trimestre. Tale disposizione si applica egualmente agli estratti o certificati dei primi presidenti e procuratori generali, i. quali in essi segnaleranno inoltre al ministro le irregolarità o mancanze al servizio che avranno rilevate dalle attestazioni loro trasmesse dai presidenti e procuratori del Re, e promuoveranno gli opportuni provvedimenti.
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Art. 59 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo