RegolamentoSez. IV

Art. 69

In vigore dal 4 gen 1866
La corrispondenza ufficiale dei primi presidenti, presidenti di assise, presidenti dei tribunali, giudici istruttori, pretori, procuratori generali, e procuratori del Re e loro sostituti in missione, è esente dai diritti postali e telegrafici nei casi e alle condizioni stabilite dai reali decreti 30 ottobre 1862 e 30 giugno 1864, n.i 948 e 1822.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-69

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Art. 69 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo