RegolamentoSez. IV

Art. 66

In vigore dal 28 ott 1873
Le nomine, promozioni o tramutamenti dei Consiglieri delle Corti e dei Funzionari della Magistratura giudicante dei Tribunali saranno precedute dalle relative proposte fatte da una Commissione composta del Primo Presidente, del Procuratore generale e del Presidente di Sezione anziano, o in sua mancanza del Consigliere anziano; e verranno spedite non prima di quindici e non più tardi di trenta giorni dall'evento che dà luogo alla proposta, a meno che il Ministro della Giustizia le abbia richieste in un termine più breve. Quando si tratti di tramutare un Giudice inamovibile senza il suo consenso, sarà sentito in persona o per iscritto sui motivi del provvedimento. Se si tratti di tramutamento di un Presidente di Sezione e di un Consigliere di Corte di Appello inamovibile senza il suo consenso, precederà il parere della Sezione civile della Corte di Cassazione coll'intervento del Procuratore generale, sentito il Presidente o Consigliere come sopra. Fino alla unificazione della Magistratura suprema i Consiglieri inamovibili delle Corti di Cassazione non possono essere tramutati se non vi consentono, senza che preceda nel modo avanti indicato il parere della Corte di Cassazione cui appartengono. Le proposte od avvisi per nomine, promozioni e tramutamenti degli altri Funzionari ed Ufficiali dell'Ordine giudiziario saranno concertate e sottoscritte dal Primo Presidente e dal Procuratore generale. La trasmissione delle terne per le nomine dei Conciliatori è fatta dal Procuratore generale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 66 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo