Regolamento›Sez. IV
Art. 63
In vigore dal 28 ott 1873
Le petizioni di qualsiasi natura debbono essere stese in carta bollata, ed essere scritte e sottoscritte dal Funzionario richiedente.
In capo di esse devono essere scritti il nome, cognome, il luogo di nascita del richiedente, la qualità dell'ufficio che copre ed il Corpo o l'Uffizio al quale è addetto.
Nella petizione debbono essere esposti in modo chiaro, preciso e breve l'oggetto della domanda e le circostanze atte ad appoggiarla.
Vi si potrà unire copia in carta libera, autenticata dal rispettivo Capo diretto, dei documenti che si credano utili allo scopo, facendone un elenco in fine.
Le petizioni sono indirizzate in via gerarchica ai Capi della Corte del proprio Distretto, secondo le distinzioni stabilite nell', e il ricorrente può darne avviso al Ministero di Grazia e Giustizia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-63