RegolamentoSez. IV

Art. 62

In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari di cui nel primo capoverso dell'articolo precedente corrispondono direttamente coi ministri: 1.° se debbano rispondere a dispacci diretti ad essi dai capi di dicastero; 2.° se così sia prescritto da speciali leggi, regolamenti o istruzioni; 3.° se si tratti di avvenimenti dei quali, per la natura e importanza loro, occorra che ne sia più prontamente informato il governo. In questo caso però i funzionari suddetti informano contemporaneamente il loro superiore immediato; 4.° se ciò sia assolutamente richiesto da motivi eccezionali od urgenti o specialissimi concernenti la persona del funzionario; 5.° se siano decorsi quaranta giorni dalla trasmissione di una domanda in via gerarchica senz'aver ricevuto riscontro alla medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-62

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Art. 62 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo