RegolamentoSez. IV

Art. 61

In vigore dal 4 gen 1866
I soli primi presidenti e procuratori generali corrispondono per regola ordinaria col ministro della giustizia e con gli altri capi di dicastero. Tutti gli altri funzionari giudiziari corrispondono col rispettivo superiore immediato, osservate le norme di gerarchia stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, e dal presente regolamento nella sezione precedente. Ogni argomento di corrispondenza deve trattarsi in dispaccio separato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-61

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Art. 61 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo