Regolamento›Sez. IV
Art. 61
In vigore dal 4 gen 1866
I soli primi presidenti e procuratori generali corrispondono per regola ordinaria col ministro della giustizia e con gli altri capi di dicastero.
Tutti gli altri funzionari giudiziari corrispondono col rispettivo superiore immediato, osservate le norme di gerarchia stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, e dal presente regolamento nella sezione precedente.
Ogni argomento di corrispondenza deve trattarsi in dispaccio separato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-61