Art. 61
RegolamentoSez. IV

Art. 61

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In vigore dal 4 gen 1866
I soli primi presidenti e procuratori generali corrispondono per regola ordinaria col ministro della giustizia e con gli altri capi di dicastero. Tutti gli altri funzionari giudiziari corrispondono col rispettivo superiore immediato, osservate le norme di gerarchia stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, e dal presente regolamento nella sezione precedente. Ogni argomento di corrispondenza deve trattarsi in dispaccio separato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-61