RegolamentoSez. IV

Art. 67

In vigore dal 28 ott 1873
Nelle proposte di che nel precedente articolo verranno designati tutti i concorrenti al posto di cui si tratta, e spiegati in succinto i motivi della preferenza data ai soggetti proposti. Nei verbali delle proposte relative a Funzionari della Magistratura giudicante delle Corti e dei Tribunali, quello fra i proponenti che fosse dissenziente farà notare nella proposta i motivi del suo dissenso. Quanto alle altre proposte, in caso di disparere fra il primo Presidente ed il Procuratore generale intorno ad una o più proposte, ognuno forma e sottoscrive la propria, e, previa reciproca comunicazione, la trasmette al Ministero accompagnata dalle sue osservazioni sul punto di dissenso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-67

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Art. 67 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo