Art. 67
RegolamentoSez. IV

Art. 67

108 / 407
In vigore dal 28 ott 1873
Nelle proposte di che nel precedente articolo verranno designati tutti i concorrenti al posto di cui si tratta, e spiegati in succinto i motivi della preferenza data ai soggetti proposti. Nei verbali delle proposte relative a Funzionari della Magistratura giudicante delle Corti e dei Tribunali, quello fra i proponenti che fosse dissenziente farà notare nella proposta i motivi del suo dissenso. Quanto alle altre proposte, in caso di disparere fra il primo Presidente ed il Procuratore generale intorno ad una o più proposte, ognuno forma e sottoscrive la propria, e, previa reciproca comunicazione, la trasmette al Ministero accompagnata dalle sue osservazioni sul punto di dissenso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-67