Art. 69
RegolamentoSez. IV

Art. 69

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In vigore dal 4 gen 1866
La corrispondenza ufficiale dei primi presidenti, presidenti di assise, presidenti dei tribunali, giudici istruttori, pretori, procuratori generali, e procuratori del Re e loro sostituti in missione, è esente dai diritti postali e telegrafici nei casi e alle condizioni stabilite dai reali decreti 30 ottobre 1862 e 30 giugno 1864, n.i 948 e 1822.
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