Regolamento›Sez. III
Art. 52
86 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Le permissioni di assenza per tempo maggiore di trenta giorni, o per recarsi all'estero, si concedono dal ministro della giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-52