Art. 54
RegolamentoSez. III

Art. 54

88 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
La domanda di permissione di assenza deve esprimerne il motivo, il tempo per il quale si chiede, e il luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnata in via gerarchica. Il superiore immediato del richiedente nel trasmettere la suddetta domanda al superiore cui appartiene il concedere la permissione, vi unisce il proprio avviso e quello del ministero pubblico nel caso previsto dall' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-54