Regolamento›Sez. III
Art. 51
85 / 407In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari ai quali è data facoltà di concedere permissioni di assenza possono assentarsi dalla propria residenza per tempo eguale a quello entro cui è circoscritta rispettivamente la detta facoltà.
Prima però di assentarsi devono darne partecipazione al rispettivo superiore immediato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-51