Art. 50
RegolamentoSez. III

Art. 50

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In vigore dal 4 gen 1866
Ogni funzionario che concede permissioni di assenza deve tenere a calcolo i congedi già dati da altro funzionario inferiore o superiore, e limitare la nuova permissione al tempo che ancora avanzi al compimento del termine complessivo di trenta giorni.
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