Art. 43
RegolamentoSez. II

Art. 43

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In vigore dal 4 gen 1866
Il cancelliere o chi ne faccia le veci stende in apposito registro processo verbale della prestazione del giuramento, della dichiarazione d'immessione in possesso, e dell'assunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certificato in fine del decreto di nomina. Una copia del processo verbale è rassegnata al ministro della giustizia, e un'altra è trasmessa al ministero pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-43