Regolamento›Sez. IV
Art. 141
In vigore dal 4 gen 1866
Sono considerate spese d'ufficio quelle che occorrono:
A. per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio per le udienze e per ciascuno dei funzionari giudicanti del collegio, o per quelli del ministero pubblico;
B. per stampe, registri e simili;
I registri da provvedersi sulle spese d'ufficio delle corti e dei tribunali sono tutti quelli che dai codici di procedura, dal presente regolamento, o da altri speciali provvedimenti non sono posti a carico personale dei cancellieri.
C. per combustibile e lumi ad uso delle corti e dei tribunali;
D. per illuminazione dei locali, nolo di vetture, apparati, e altre simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche festività o di solenni riunioni dei collegi;
E. per associazioni alla gazzetta ufficiale e per acquisto di libri legali;
F. per salari a portieri, inservienti o altre persone di servizio nominate dai rispettivi capi di collegio, se non siano destinati e salariati direttamente dal governo;
G. per manutenzione e piccole riparazioni ai mobili e ai locali ad uso dei collegi: e generalmente per tutte le spese eventuali richieste indispensabilmente e in misura proporzionata nell'interesse del servizio.
Storico versioni
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