RegolamentoSez. IV

Art. 141

In vigore dal 4 gen 1866
Sono considerate spese d'ufficio quelle che occorrono: A. per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio per le udienze e per ciascuno dei funzionari giudicanti del collegio, o per quelli del ministero pubblico; B. per stampe, registri e simili; I registri da provvedersi sulle spese d'ufficio delle corti e dei tribunali sono tutti quelli che dai codici di procedura, dal presente regolamento, o da altri speciali provvedimenti non sono posti a carico personale dei cancellieri. C. per combustibile e lumi ad uso delle corti e dei tribunali; D. per illuminazione dei locali, nolo di vetture, apparati, e altre simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche festività o di solenni riunioni dei collegi; E. per associazioni alla gazzetta ufficiale e per acquisto di libri legali; F. per salari a portieri, inservienti o altre persone di servizio nominate dai rispettivi capi di collegio, se non siano destinati e salariati direttamente dal governo; G. per manutenzione e piccole riparazioni ai mobili e ai locali ad uso dei collegi: e generalmente per tutte le spese eventuali richieste indispensabilmente e in misura proporzionata nell'interesse del servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-141

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Art. 141 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo