Regolamento›Sez. II
Art. 133
49 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Gli stipendi si pagano a seguito di mandati individuali o collettivi.
Le corti e i tribunali possono delegare con speciale deliberazione la persona sulla cui quitanza potranno essere pagati i mandati collettivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-133