Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 127
259 / 407Regii Decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863 n. 840 e 1416.
In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari medesimi in occasione di speciali missioni fuori dell'ordinaria loro residenza, ad essi affidate dal governo per affari legislativi o amministrativi, hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni e nelle misure stabilite dai relativi provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-127