Art. 139
RegolamentoSez. III

Art. 139

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In vigore dal 4 gen 1866
La destinazione e il riparto dei diritti di copia e d'indennità di viaggio relativamente alle cancellerie delle preture, spettano alla commissione del tribunale da cui le medesime dipendono, la quale vi procede colle norme sopra stabilite, sentiti prima in iscritto il pretore e il suo cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-139