RegolamentoCapo III

Art. 198

In vigore dal 4 gen 1866
La pubblicazione prescritta dall'articolo 437 di esso codice si fa mediante lettura dei nomi, cognomi, e domicilio o residenza delle parti, e del dispositivo della sentenza. Fatta la pubblicazione il cancelliere appone alla sentenza la data e la propria sottoscrizione; immediatamente dopo nota nel registro prescritto dall', numero 1.° del presente regolamento se tutte le parti siano state presenti alla pubblicazione, indicando, ove occorra, il nome e cognome degli assenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-198

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Art. 198 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo