RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 203

In vigore dal 4 gen 1866
L'esecuzione degli atti d'istruzione indicati negli del codice di procedura, e ogni altro atto di simile natura, stati ammessi per accordo delle parti, spetta al giudice stesso che li ha ammessi, e, se siano stati ammessi dal presidente, al giudice che venga da esso appositamente delegato: se l'ammissione ha luogo per sentenza, la delegazione del tribunale è fatta nella persona del giudice relatore, o, in caso di mancanza o impedimento di esso, in persona del giudice stato incaricato, a termini del secondo capoverso dell' del predetto codice, di compilare la sentenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-203

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Art. 203 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo