Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 208
In vigore dal 4 gen 1866
Se, nel caso previsto dall' del suddetto codice, la parte, cui incumbe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere fatta da qualunque altra parte interessata, salva ragione ad esserne rimborsata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-208