RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 208

In vigore dal 4 gen 1866
Se, nel caso previsto dall' del suddetto codice, la parte, cui incumbe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere fatta da qualunque altra parte interessata, salva ragione ad esserne rimborsata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-208

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 208 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo