Art. 208
RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 208

297 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Se, nel caso previsto dall' del suddetto codice, la parte, cui incumbe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere fatta da qualunque altra parte interessata, salva ragione ad esserne rimborsata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-208