RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 209

In vigore dal 4 gen 1866
Per le autenticazioni prescritte dagli del codice anzidetto, il cancelliere percepisce la parte di diritto di copia determinata dalla tariffa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-209

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Art. 209 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo