Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 214
In vigore dal 4 gen 1866
L'iscrizione delle cause prescritta dagli del codice di procedura si fa in un registro denominato Ruolo generale di spedizione, diviso in colonne che devono contenere le annotazioni seguenti:
1.° il numero d'ordine progressivo di ogni iscrizione;
2.° il numero della causa nel libro delle registrazioni;
3.° la data della iscrizione;
4.° il nome e cognome, la residenza o il domicilio delle parti, il nome e cognome del rispettivo procuratore;
5.° il nome e cognome del procuratore che chiede l'iscrizione;
6.° la data del primo e dell'ultimo atto della causa;
7.° l'oggetto della causa, e, se si tratti di giudizio d'appello, la data della sentenza appellata e la menzione dell'autorità giudiziaria che l'ha proferita;
8.° la data della notificazione dell'iscrizione fatta per cura del procuratore dell'istante a quello della parte contraria;
9.° la sezione del tribunale alla quale la causa è stata assegnata;
10.° la data della sentenza o del provvedimento emanati in seguito all'iscrizione a ruolo, o della comparsa che diede luogo alla cancellazione dell'iscrizione;
11.° il cognome del giudice che sia stato nominato relatore.
Presso i tribunali civili incaricati delle funzioni di tribunale di commercio, il suddetto registro ha una colonna suddivisa per annotarvi la natura civile o commerciale della causa.
Il registro ha inoltre una colonna per le osservazioni a cui possa dar luogo la iscrizione e specialmente la indicazione dell'obbligo di comunicare la causa al ministero pubblico in applicazione dell' del predetto codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-214